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In questa pagina è possibile trovare tutte le modalità di voto per gli elettori che si trovano in particolari condizioni.

  • Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 1 lett. f) del decreto-legge n. 161/1976, convertito nella legge n. 240/1976). Per le elezioni europee possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Ovviamente, gli stessi soggetti potranno esercitare il diritto di voto anche per le elezioni comunali solo se elettori del comune e, per le elezioni regionali, solo se elettori di un comune della regione.

  • Naviganti (marittimi e aviatori) ( art. 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 1, lett. f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240). Questi elettori, fuori residenza per motivi d’imbarco, sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano (per le elezioni europee) e di un comune della regione interessata e della quale siano elettori (per le elezioni regionali). A tal fin occorre presentare l'allegata domanda presso il Comune in cui si trova.
  • Degenti in ospedali e case di cura (art. 51 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il nosocomio (per le elezioni comunali), di uno dei comuni della regione interessata e nel cui ambito è ubicato il nosocomio (per le elezioni regionali), o di un qualunque comune del territorio nazionale ove ha sede il nosocomio (per le elezioni europee). Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Questo può avvenire in:

1)       sezioni ospedaliere, da costituire negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500;

2)       seggi speciali, da costituire per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto;

3)       uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti ), da costituire per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). 

  • Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 51 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 42 delD.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell’ambito del comune interessato, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purchè i soggetti ricoverati siano elettori dello stesso comune (per le elezioni comunali), di un qualsiasi comune della regione (per le elezioni regionali) o di un qualsiasi comune del territorio nazionale (per le elezioni europee). La raccolta del voto avverrà a cura dell’ufficio distaccato di sezione ( c.d. seggio volante )
  • Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136). I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva purchè elettori: dello stesso comune (per le elezioni comunali); di altro comune della regione (per le elezioni regionali); di un qualsiasi comune della Repubblica (per le elezioni europee). Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale. L’interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, per il tramite del direttore dell’Istituto di prevenzione e pena deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova , recante in calce l’attestazione del direttore dell’Istituto comprovante la detenzione dell’elettore.