L'elettore esprime il voto con un tratto delle matita copiativa, evitando di sovrapporre le schede in caso di più elezioni contestuali.
Comuni sopra i 15mila abitanti: Si può votare tracciando un segno solo sul contrassegno di una lista collegata (in tal caso il voto si trasmette al candidato Sindaco collegato); solo sul nome di un candidato Sindaco (in tal caso il voto non si trasmette alla/alle lista/e collegata/e); sul nome di un candidato e su una delle liste a lui collegate; sul nome di un candidato Sindaco e su una lista collegata ad altro candidato (cosiddetto "voto disgiunto").
È possibile esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale in corrispondenza della lista di cui i candidati fanno parte, purché i due siano di sesso diverso. Non è possibile esprimere preferenze per candidati di liste differenti.
È previsto il ballottaggio - da tenersi quindici giorni dopo al primo turno - nel caso in cui nessun candidato a sindaco raggiunga il 50 per cento più uno dei voti.
Comuni con meno di 15mila abitanti: Si può votare tracciando un segno sul contrassegno di una lista, sul nome di un candidato sindaco o su entrambi. Non è possibile il voto disgiunto. È possibile anche esprimere preferenze, indicando sulla riga in corrispondenza della lista di cui fa parte il candidato consigliere comunale fino a 2 candidati (purché di sesso diverso) nei comuni tra 5mila e 15mila abitanti, una sola preferenza in quelli sotto i 5mila.
Il ballottaggio si tiene esclusivamente in caso di parità tra i due candidati a Sindaco più votati.